Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 27/12/2002 n. 302

2. Se l'area non è effettivamente coltivata, l'indennità è commisurata al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona ed al valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati. (L)

3. Per l'offerta da formulare ai sensi dell'art. 20, comma 1, e per la determinazione dell'indennità provvisoria, si applica il criterio del valore

4. Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta un'indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata. (L) 5. Nei casi previsti dai commi precedenti, l'indennità è aumentata delle somme pagate dall'espropriato per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile. (L)".

-La rubrica dell'art. 41 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, supplemento ordinario, come modificato dal Decreto qui pubblicato, è la seguente: "Art. 41 (Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva).".

-Il testo vigente dell'art. 42 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, supplemento ordinario, come modificato dal Decreto qui pubblicato, è il seguente: "Art. 42 (L) (Indennità aggiuntive).

1. Spetta una indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità. (L)

2. L'indennità aggiuntiva è determinata ai sensi dell'art. 40, comma 4, ed è corrisposta a seguito di una dichiarazione dell'interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti.".

-Il testo vigente dell'art. 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, supplemento ordinario, come modificato dal Decreto qui pubblicato, è il seguente: "Art. 43 (L) (Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico).

1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni. (L)

2. L'atto di acquisizione

a) può essere emanato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il Decreto di esproprio

b) dà atto delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area, indicando, ove risulti, la data dalla quale essa si è verificata

c) determina la misura del risarcimento del danno e ne dispone il pagamento, entro il termine di trenta giorni, senza pregiudizio per l'eventuale azione già proposta

d) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili

e) comporta il passaggio del diritto di proprietà

f) è trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari

g) è trasmesso all'ufficio istituito ai sensi dell'art. 14, comma 2. (L)

3. Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati nei commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, l'amministrazione che ne ha interesse o chi utilizza il bene può chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o della domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo. (L)

4. Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la restituzione del bene senza limiti di tempo ed abbia disposto la condanna al risarcimento del danno, l'autorità che ha disposto l'occupazione dell'area emana l'atto di acquisizione, dando atto dell'avvenuto risarcimento del danno. Il Decreto è trascritto nei registri immobiliari, a cura e spese della medesima autorità. (L)

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, anche quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata nonchè quando sia imposta una servitù di diritto privato o di diritto pubblico ed il bene continui ad essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale. (L)

6. Salvi i casi in cui la Legge disponga altrimenti, nei casi previsti nei precedenti commi il risarcimento del danno è determinato

a) nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'art. 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7

-Il testo dell'art. 3 della Legge 1 agosto 2002, n. 166 recante: "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2002, supplemento ordinario, n. 158, è il seguente: "Art. 3 (Disposizioni in materia di servitu).

1. Le procedure impositive di servitù previste dalle leggi in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque, energia, relative a servizi di interesse pubblico, si applicano anche per gli impianti che siano stati eseguiti e utilizzati prima della data di entrata in vigore della presente Legge, fermo restando il diritto dei proprietari delle aree interessate alle relative indennità.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli aventi titolo fino all'imposizione della servitù.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'autorità espropriante può procedere, ai sensi dell'art. 43 del medesimo testo unico, disponendo, con oneri di esproprio a carico dei soggetti beneficiari, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgano, anche in base alla Legge, servizi di interesse pubblico nei settori di cui al comma

1. I soggetti di cui al regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sono autorità esproprianti ai fini di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del citato testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.".

-Il testo dell'art. 45 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, supplemento ordinario, come modificato dal Decreto qui pubblicato, è il seguente: "Art. 45 (Disposizioni generali). -

1. Fin da quando è dichiarata la pubblica utilità dell'opera e fino alla data in cui è eseguito il Decreto di esproprio, il proprietario ha il diritto di stipulare col soggetto beneficiario dell'espropriazione l'atto di cessione del bene o della sua quota di proprietà.

2. Il corrispettivo dell'atto di cessione

a) se riguarda un'area edificabile, è calcolato ai sensi dell'art. 37, senza la riduzione del quaranta per cento

b) se riguarda una costruzione legittimamente edificata, è calcolato nella misura venale del bene ai sensi dell'art. 38

c) se riguarda un'area non edificabile, è calcolato aumentando del cinquanta per cento l'importo dovuto ai sensi dell'art. 40, comma 2-bis

d) se riguarda un'area non edificabile, coltivata direttamente dal proprietario, è calcolato moltiplicando per tre l'importo dovuto ai sensi dell'art. 40, comma 2-bis. In tale caso non compete l'indennità aggiuntiva di cui all'art. 40, comma 4.

3. L'accordo di cessione produce gli effetti del Decreto di esproprio e non li perde se l'acquirente non corrisponde la somma entro il termine concordato. (L)

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo X. (L)".

-L'art. 16 del Regio Decreto 3 giugno 1940, n. 1357 recante: "Regolamento per l'applicazione della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 1940, è il seguente: "Art. 16. - Il Regio soprintendente prima di provvedere sui progetti di lavori presentatigli ai termini del precedente articolo può consigliare quelle modificazioni le quali valgono a ottenere che movimenti e valori di masse, effetti di chiaro scuro, importanza e distribuzione di elementi decorativi, rapporti di colore armonizzino le nuove o rinnovate costruzioni con l'ambiente in cui esse debbano sorgere. Egli può consigliare altresì norme particolareggiate sulla vegetazione da introdurre come elemento sussidiario dell'architettura. Quando l'entità o la natura dei lavori lo richieda, il Regio soprintendente, concessa l'autorizzazione di massima, ha facoltà di richiedere, prima di concedere l'autorizzazione definitiva, che gli siano presentati i progetti d'esecuzione. L'autorizzazione vale per un periodo di cinque anni, trascorso il quale, l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.".

-Il testo dell'art. 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, supplemento ordinario,

1. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'art. 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi alla corte d'appello, nel cui distretto si trova il bene espropriato, gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennità, la stima fatta dai tecnici o dalla Commissione provinciale, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità. (L)

2. L'opposizione di cui al comma 1 va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica del Decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al Decreto di esproprio. (L)

3. L'opposizione alla stima è proposta con atto di citazione notificato all'autorità espropriante, al promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione, se attore è il proprietario del bene, ovvero notificato all'autorità espropriante e al proprietario del bene, se attore è il promotore dell'espropriazione. (L)

4. L'atto di citazione va notificato anche al concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento dell'indennità. (L)

5. Trascorso il termine per la proposizione dell'opposizione alla stima, l'indennità è fissata definitivamente nella somma risultante dalla perizia. (L)".

-Il testo dell'art. 55 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, supplemento ordinario, come modificato dal Decreto qui pubblicato, è il seguente: "Art. 55 (L) (Occupazioni senza titolo, anteriori al 30 settembre 1996). -

1. Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, ai fini della determinazione del risarcimento del danno si applicano i criteri previsti dall'art. 37, comma 1, con esclusione della riduzione del quaranta per cento e con l'incremento dell'importo nella misura del dieci per cento. (L)

 

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